Audit e diagnosi energetica

Le diagnosi energetiche, previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, hanno come obiettivo fondamentale quello di definire le norme, gli attori e su come effettuare la trasmissione dei risparmi energetici prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto, Inoltre, risulta importante anche esplicitare alcune definizioni sulle quali sono emersi dubbi da parte degli operatori. In dettaglio gli argomenti da approfondire sono relativi alle dimensioni dell'impresa, sulla documentazione tecnica necessaria al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica (file in formato Excel di riepilogo dati della diagnosi, File Excel di riepilogo dati della diagnosi in caso di siti con produzione interna di vettori energetici) e di strumenti di supporto, possibili criteri minimi di proporzionalità e rappresentatività delle imprese multi-sito, Linee Guida di monitoraggio e diagnosi energetiche nei settori: Industria, Bancario, Telecomunicazioni, AIDEPI, Assoimmobiliare, GDO, P.A. ecc.


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L' Art. 8 riguarda in particolare le "Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia", mentre l'art. 7 riporta le norme del "Regime obbligatorio di efficienza energetica" con "l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Tale regime è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE". Link al D.Lgs. del 4 luglio 2014, n.102"
La diagnosi energetica o audit energetico è definita anche nell'articolo 2 al punto 25 della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica come "…una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati…". Tale definizione è stata quasi integralmente ripresa nell'articolo 2 comma 1 lettera a) decreto legislativo n. 102/2014 che recepisce la citata direttiva europea richiamando la definizione dall'articolo 2 lettera n) del D.Lgs.115/2008.

La Diagnosi Energetica deve essere svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 102/2014 ed in particolare deve rispettare i requisiti minimi previsti nell'allegato 2 al D.Lgs 102/2014. Per lo svolgimento della Diagnosi Energetica si può fare riferimento, almeno per le parti di interesse, anche alla norma CEI UNI EN 16247, la cui conformità è condizione sufficiente, ma non necessaria al rispetto del citato allegato 2.